La Cassazione si è espressa in tema di plusvalenza immobiliare terreni edificabili. Secondo quanto spiegato con l’ordinanza n. 5516 del 22 febbraio 2023, quando si parla di plusvalenze da cessione immobiliari, l’edificabilità di un’area deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, non dipendendo dall’approvazione da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.

Secondo quanto precisato dalla Cassazione, in tema di plusvalenze da cessione immobiliari ed edificabilità di un’area, l’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, “senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, in quanto la valutazione del bene dev’essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo”.

Come funziona la tassazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile

In passato, intervenendo in tema di tassazione della plusvalenza da cessione di terreno edificabile, con l’ordinanza n. 1242, la Cassazione ha affermato che la plusvalenza da cessione di terreno edificabile deve essere tassata con riferimento al contratto definitivo. Questo perché non si può attribuire al pagamento già effettuato da parte dell’acquirente un effetto anticipatorio del preliminare rispetto al definitivo. Solo il contratto definitivo può operare giuridicamente la cessione del bene, su cui calcolare la plusvalenza.

Come si calcola la plusvalenza su un terreno edificabile?

La plusvalenza su un terreno edificabile deve essere calcolata come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto, che deve includere ogni altro costo inerente al bene, come le imposte pagate sull’acquisto e le spese notarili per l’atto di acquisto.